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Resumen

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Lo stato di bisogno non coincide con lo stato di necessità. Il primo attiene allo status civitatis il secondo lede il «minimo vitale», infrange la soglia di povertà e non distingue il cittadino dallo straniero. Il legislatore ordinario non ha il potere di negare alla persona il contenuto essenziale dei diritti inviolabili dell’uomo; il contrasto alla povertà e all’esclusione sociale non distingue il cittadino dallo straniero, l’apolide dal rifugiato, l’abile dall’inabile al lavoro. Il primum vivere deinde philosophari riconosce primazia alla ragion pratica della vita. L’immigrato irregolare abile al lavoro e indigente per stato di necessità, né profugo né destinatario di protezione sussidiaria, beneficia delle prerogative dello status personae. Lo statuto riconosciuto alla persona umana richiede per l’immigrato irregolare l’insorgenza dei doveri giuridici di integrazione sociale. Tra essi l’avvio al lavoro, all’istruzione, alle cure, al vitto e ricetto.

Palabras clave

Minimo vitale, Stato di bisogno, Stato di necessità, Status civitatis, Status personae, Integrazione sociale

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Sección
Artículos
Biografía del autor/a

Enrico Caterini, Università della Calabria. Universidad de Navarra, Pamplona (España)

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